Consulenza societaria
Il diritto societario è un ramo del diritto commerciale che si occupa delle questioni riguardanti la vita societaria e il rapporto tra la società stessa e i propri soci.
In altre parole gestisce e regolamenta la formazione, la vita e lo scioglimento di una struttura societaria costituita dall’unione di più persone o di enti societari o pubblici, con il fine di raggiungere un obiettivo comune per mezzo della collaborazione dei soci e con la messa in comune di un patrimonio.
Un chiaro esempio di queste entità sono le società commerciali, denominate in questo modo proprio perché il loro scopo e quello dei soci è lo sviluppo di un’attività commerciale.
Il nostro studio offre consulenza ed assistenza stragiudiziale con riferimento a problematiche ed operazioni interne a società, a gruppi societari ed a gruppi ristretti di soci, quali acquisizioni e cessioni di società, operazioni sul capitale, compravendita e affitto di aziende e finanziamento alle imprese; contrattualistica di diritto interno afferente contratti tipici ed atipici; consulenza ed assistenza in materia arbitrale; impugnazioni di delibere assembleari; consulenza giudiziale e avvio delle procedure di fallimento.
Il diritto societario è una categoria tra le più complicate del diritto commerciale, soprattutto a causa delle molteplici riforme che in questo settore si sono succedute negli ultimi anni. Le teorie sul concetto di società sono innumerevoli, ma cercando di semplificare, questa può essere definita una forma particolare di esercizio associato dell’impresa; considerando sempre che il codice civile definisce l’imprenditore come una persona che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, con lo scopo di scambiare o di produrre beni o servizi. Il termine “società” è utilizzato dalla dottrina e nel linguaggio comune e degli affari per indicare fenomeni di natura diversa.
In prima istanza, rappresenta il rapporto sociale che lega fra di loro i soci coinvolti.
Secondariamente la società è il soggetto costituito dai soci, il quale può essere dotato di personalità giuridica oppure della sola soggettività giuridica a seconda delle specifiche di costituzione.
In terza istanza l’espressione di cui stiamo trattando è utilizzata in riferimento al contratto disciplinato dall’articolo 2247 del codice civile che contempla che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”.
L’ultima disposizione citata, pur rivelandosi la definizione attinente il codice civile più rappresentativa di quello che si intende per società, non è in ogni caso da considerarsi esaustiva; infatti nell’ordinamento giuridico italiano è possibile trovare enti sociali non ascrivibili alla nozione appena menzionata: ad esempio le società senza scopo di lucro o le società unipersonali, in cui, chiaramente, l’ente è costituito attraverso un atto unilaterale di un solo soggetto invece che, come recita la disposizione da “due o più persone”.